Statuto dell’Associazione ‘Humanitas’
Premessa
Tutti gli esseri umani nascono uguali e liberi e mirano a crescere culturalmente. Tutte le culture hanno pari dignità. Nessuna è superiore alle altre.
ART. 1 (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata Humanitas con sede in via sette comuni 15 nel Comune di Valstagna (Vicenza), Italia. L’Associazione potrà aprire sedi distaccate in altre località sia in Italia che in altri paesi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. Ove richiesto dalla legge, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sarà aggiunta la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’Associazione è indipendente da governi, partiti politici, confessioni religiose, enti, gruppi e organizzazioni di qualsiasi genere, non ha scopo di lucro e svolge esclusivamente attività con finalità di solidarietà sociale. Ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e opera per il riavvicinamento tra i popoli con culture, lingue, religioni e tradizioni diverse
2. Si propone le seguenti finalità:
a lottare contro ogni discriminazione e adoperarsi per la salvaguardia dei diritti umani e dei diritti civili a favore esclusivamente di popolazioni, individui e gruppi che versano in condizioni di disagio conclamato;
b difendere i diritti umani e i diritti delle minoranze discriminate e disagiate, siano esse etniche, linguistiche, religiose, culturali, politiche, sociali compresi i diritti dei popoli indigeni e tribali;
c adoperarsi per l’inserimento di profughi, sfollati e migranti disagiati nelle loro nuove comunità;
d utilizzare la musicoterapia e l’arteterapia a favore di gruppi e individui a livello educativo, riabilitativo, terapeutico al fine di rimuovere lo stato di disagio in cui versano;
3. L’Associazione può avvalersi della collaborazione di consulenti e di personale per il perseguimento delle sue finalità.
4. L’Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividino gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Le cariche sociali possono essere attribuite soltanto a soci che abbiano piena capacità giuridica di agire.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. I soci possono essere:
ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
sostenitori, coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti, persone nominate tali dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. Associazioni ed enti possono aderire all’Associazione come affiliati senza diritto di voto.
5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Possono eventualmente svolgere attività di lavoro dipendente finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione con comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci
– Consiglio direttivo
– Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Il Presidente può tuttavia per motivi eccezionali indire un’Assemblea straordinaria.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’Assemblea deve:
– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni ed esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Spetta al Presidente del Consiglio direttivo constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di voto, accertare la regolarità dell’Assemblea e presiederla, salvo designazione di altro socio da parte dell’Assemblea.
2. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta solo da altri soci. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3 / 4 dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo possono essere svolte, in caso di necessità, anche attraverso videoconferenze o altri mezzi multimediali.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra tre e sette, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei presenti. Se il Consiglio è composto di tre membri tutti e tre devono essere presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.
5. Il Consiglio direttivo ha facoltà di designare un Vicepresidente, un Segretario generale dell’Associazione, nonché un Tesoriere. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario generale non sono fra loro cumulabili, salvo casi di comprovata assoluta necessità e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Nei casi di urgenza il Presidente può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione successiva all’iniziativa stessa.
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, enti locali, enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g. entrate derivanti da iniziative promozionali quali feste e sottoscrizioni anche a premi occasionali; l’Associazione potrà altresì farsi promotore di iniziative editoriali, come la creazione di giornali e periodici, che mirino al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione. Potrà servirsi di lavoratori dipendenti nei limiti necessari a garantire il funzionamento dell’Associazione;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dettate dal decreto legislativo 460/97.
2. proventi delle attività non possono mai venir divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’Associazione non ha scadenza temporale. L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.